(Salvatore Candalino) ¨C Anche la nostra provincia, purtroppo, non ¨¨ estranea al fenomeno del mobbing. La mancanza di una legge che chiarisca le caratteristiche di questo triste fenomeno fa s¨¬ che un lavoratore, per ottenere giustizia, debba percorrere l¡¯iter giudiziale sino alla Corte di Cassazione per veder tutelati i propri diritti. Opportunamente, pertanto, vede la luce - fresco di stampa - il lavoro ¡°Come il mobbing cambia la vita¡±, destinato alla conoscenza dell¡¯intero fenomeno sotto pi¨´ punti di vista. Autore Fernando Cecchini, prefazione di Antonino Sorgi ¨C Editore Ferrari Sinibaldi.
Fernando Cecchini fu costretto a interessarsi al fenomeno del mobbing, suo malgrado, a seguito di un¡¯esperienza personale al termine della quale ottenne un equo indennizzo. Forte di una vasta esperienza gestionale, acquisita nel settore della ricerca presso industrie multinazionali, ha finalizzato il proprio know©\how a sostenere i lavoratori. Autore di pubblicazioni sul fenomeno del mobbing e sempre pi¨´ coinvolto nelle problematiche del lavoro, ha maturato una grande conoscenza in materia partecipando in qualit¨¤ di oratore a numerosissimi convegni nazionali ed internazionali.
Collaboratore dello Sportello Nazionale Mobbing INAS©\CISL - C/O Inas-Cisl Sede Centrale, Viale Regina Margherita, 83/D 00198 Roma 06/8443364 Fx 06/8547856 Cell 330967012 - ¨¨ coordinatore dei Centri Mobbing Cisl. Recentemente ha presentato l¡¯argomento mobbing su RAI NEWS - http://altrevoci.blog.rainews24.it/2012/10/25/mobbing-e-vessazioni-sul-luogo-del-lavoro/ -
Un nuovo intervento di Cecchini ¨¨ programmato su ClassTv canale 27 del digitale terrestre che andr¨¤ in onda gioved¨¬ 15 novembre prossimo alle ore 10.
¡°La Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 novembre 2012, n. 18927 - Azioni vessatorie e mobbing - ci informa Cecchini - con la sentenza n.18927, si ¨¨ espressa sul diritto al risarcimento del lavoratore anche nel caso di non completa configurabilit¨¤ del mobbing. La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con questa sentenza ha stabilito che basta una serie di episodi che, insieme, dimostrino che le vessazioni lamentate siano reali e non ipotizzate; se a queste ne consegue un danno psicologico per il lavoratore questo ¨¨ dunque risarcibile, in quanto il datore di lavoro ha l¡¯obbligo di tutelare la sicurezza del lavoratore anche nell¡¯ambito del corretto comportamento reciproco di tutti i collaboratori e del suo personale comportamento nei riguardi del suo dipendente.
"Nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrit¨¤ psico-fisica in conseguenza di una pluralit¨¤ di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il Giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilit¨¤ del mobbing, ¨¨ tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili alla responsabilit¨¤ del datore di lavoro che possa essere chiamato a risponderne, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili".